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Lavoro occasionale: cos’è, come funziona, quali sono i limiti

Esiste una particolare disciplina per il lavoro occasionale, ovvero l’attività lavorativa svolta in modo non professionale e non abituale a favore di uno o più committenti.

Nel corso del tempo la disciplina è stata modificata più volte, al fine principale di tutelare i lavoratori ed evitare l’utilizzo irregolare, soprattutto applicato ad attività semplici.

C’era una volta il lavoro accessorio

Il lavoro accessorio fu introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2003 (e successivamente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81/2015), al fine di regolamentare le attività lavorative accessorie, ovvero occasionali, che spesso venivano gestite in modo informale e pagate “in nero”.

Con il Decreto Legge n. 25/2017 il lavoro accessorio è stato abrogato e sostituito dal lavoro occasionale.

Cos’è il lavoro occasionale

Il Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge 96/2017, disciplina oggi le prestazioni di tipo occasionale.

Per “lavoro occasionale” si intende lo svolgimento di attività lavorative svolte in modo occasionale dal prestatore a favore di uno o più committenti, con compensi complessivi:

  • nel corso dell’anno civile non superiore a 5.000 € (con riferimento alla totalità dei prestatori e degli utilizzatori
  • per prestazioni rese dal medesimo prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore, il limite del compenso è fissato a 2.500 €

Il prestatore di lavoro occasionale ha i seguenti diritti:

  • assicurazione per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, oltre alla copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • riposo giornaliero e settimanale, pause
  • garanzie previste a tutela del lavoratore

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Non è possibile ricorrere a questa forma contrattuale per i prestatori nei confronti dei quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa, o tali rapporti siano cessati da meno di 6 mesi.

Nel caso di mancata osservanza del limite di compenso o di durata complessiva della prestazione (max. 280 ore nell’arco dello stesso anno civile), il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Le prestazioni occasionali possono essere rese mediante:

  • “libretto di famiglia”
  • contratti di prestazione occasionale

Vediamo nel dettaglio cosa sono.

Libretto di famiglia

Il libretto di famiglia è rivolto a persone fisiche che non esercitino attività professionale o d’impresa e può essere utilizzato solo per:

  • piccoli lavori domestici (ad esempio giardinaggio, pulizia o manutenzione)
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
  • insegnamento privato supplementare

Il libretto famiglia consiste in un libretto nominativo, composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro, finalizzati a pagare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Il valore nominale comprende:

  • 8 €, a titolo di compenso del prestatore
  • 1,65 €, a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata
  • 0,25 €, a titolo di per il premio assicurativo INAIL
  • 0,10 €, a titolo di finanziamento degli oneri gestionali

Per utilizzare il Libretto, occorre che l’utilizzatore e il prestatore si registrino e accedano al Portale INPS.

L’utilizzatore dovrà provvedere poi a comunicare la prestazione sul portale e l’INSPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, erogherà i compensi direttamente al prestatore.

Il contratto di prestazione occasionale

Con il contratto di prestazione occasionale un prestatore può svolgere, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità (entro i limiti di importo indicati precedentemente), a favore di uno o più utilizzatori.

Il contratto di prestazione occasionale è relativo a prestazioni svolte sotto la direzione altrui e non deve quindi essere confuso con il lavoro autonomo occasionale (con ritenuta d’acconto), né come alternativa alla partita IVA.

Possono fare ricorso a tale contratto:

  • professionisti
  • lavoratori autonomi
  • imprenditori
  • associazioni
  • fondazioni ed altri enti di natura privata
  • amministrazioni pubbliche

L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale (voucher/buoni lavoro) non è consentito invece nei seguenti casi:

  • per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze oltre 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con eccezione degli alberghi e delle strutture ricettive del settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori per le attività occasionali rese da pensionati, giovani sotto i 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), o di altre prestazioni di sostegno del reddito);
  • da parte delle imprese agricole, con eccezione delle attività occasionali rese da pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il compenso minimo previsto per il prestatore è pari a 9 € (tranne per il settore agricolo), con contribuiti e assicurazione a carico degli utilizzatori.

Per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore deve versare le somme utilizzabili per compensare le prestazioni rese mediante la piattaforma dell’INPS.


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