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Somministrazione: tutte le caratteristiche di questa forma contrattuale

Il contratto di somministrazione prevede, in sintesi, che un’azienda possa richiedere a un’agenzia per il lavoro autorizzata la prestazione di uno o più lavoratori.

I lavoratori, quindi, non vengono assunti dal soggetto che utilizza le prestazioni lavorative, ma da un soggetto terzo (l’agenzia di somministrazione), che figura a tutti gli effetti come datore di lavoro, occupandosi anche di erogare la retribuzione.

Vediamo nel dettaglio come si configura questo contratto e come funziona, ma anche quali possono essere gli svantaggi per candidati e aziende.

Indice:

Excursus storico: dal divieto, al lavoro interinale, alla somministrazione

La locazione di personale, storicamente vietata in Italia dal codice civile del 1942 e da una successiva legge del 1960, venne inizialmente adottata in Francia, per far fronte all’esigenza crescente di operai da impiegare temporaneamente per lavori manuali nell’ambito dell’industria pesante.

In Italia, una prima deroga al divieto fu introdotta nel 1997 con l’avvio di un utilizzo molto circoscritto, poi sdoganato nel 2003, del lavoro interinale.

I lavoratori venivano selezionati e assunti temporaneamente da agenzie (dette “interinali” per l’appunto), che ricoprivano formalmente il ruolo di datore di lavoro.  I lavoratori considerati idonei, quindi, venivano inviati presso un soggetto terzo “utilizzatore”, sulla base di un contratto stipulato con l’agenzia, per una prestazione lavorativa temporanea.

Con la Legge Biagi il lavoro interinale è stato sostituito dai rapporti di somministrazione, principalmente con l’intento di offrire una maggior – ma pur sempre relativa – tutela ai lavoratori.

A differenza del lavoro interinale, che prevedeva prestazioni esclusivamente temporanee, il contratto di somministrazione può essere stipulato anche a tempo indeterminato ed è soggetto ad alcune limitazioni per evitare situazioni di abuso.

Nonostante l’introduzione di misure di controllo, purtroppo, sono ancora tante le aziende che ricorrono in modo massiccio alla somministrazione, sconfinando in un utilizzo scorretto.

Fonti normative

Il contratto di somministrazione è stato introdotto con la Legge 276/2003 (cd. Legge Biagi) ed è disciplinato dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 oltre che dal CCNL della somministrazione e dal CCNL applicato dall’utilizzatore.

Soggetti coinvolti nel contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione prevede il coinvolgimento di tre soggetti distinti:

  1. Somministratore

Si tratta di un’agenzia autorizzata, iscritta a un apposito albo informatico tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

  1. Utilizzatore

Generalmente un’azienda, o comunque un soggetto che si avvale dei servizi del somministratore per trovare personale.

  1. Lavoratore

Uno o più soggetti, assunti dal somministratore e impiegati nello svolgimento di un’attività lavorativa (cd. Missione) presso l’utilizzatore.

Forma del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta.

In assenza di un contratto scritto, l’accordo si ritiene nullo e i lavoratori sono considerati alle dipendenze del soggetto utilizzatore.

Diritti dei lavoratori con contratto di somministrazione

Ma quali sono i diritti di un lavoratore assunto con contratto di somministrazione?

Vediamo tutto per punti:

  • Diritti sindacali

I lavoratori delle agenzie di somministrazione godono dei diritti sindacali previsti dalla legge n.300/1970.

  • Condizioni economiche

A parità di mansioni svolte, i lavoratori in somministrazione hanno diritto a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello del soggetto utilizzatore.

  • Accessibilità al lavoro

I lavoratori somministrati devono essere informati dall’utilizzatore delle posizioni aperte in azienda, affinché possano concorrere, al pari dei dipendenti, a ricoprire posti di lavoro con contratto subordinato a tempo indeterminato.

  • Indennità di disoccupazione

Anche il lavoratore somministrato ha diritto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza dei requisiti previsti, di richiedere all’Inps l’indennità di disoccupazione NASpI.

  • Indennità di disponibilità

Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi in cui non è in missione presso un soggetto utilizzatore.

L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • Ferie e festività

Anche i lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione godono di ferie e festività, regolate in base ai parametri stabiliti dal CCNL di riferimento.

  • Maternità e paternità

Il contratto di somministrazione prevede per i lavoratori tutele e sostegno a maternità e paternità, come previsti dal dlgs. 151/2001.

  • Infortunio e malattia

In caso di infortunio e malattia, anche i lavoratori somministrati godono del diritto di conservazione del posto di lavoro, entro i parametri stabiliti dal CCNL.

  • Tfr

Alla chiusura del contratto di somministrazione, nell’ultima busta paga, il lavoratore riceve il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto.

Obblighi e poteri di utilizzatore e somministratore

Veniamo ora al dettaglio delle funzioni e degli obblighi degli altri due soggetti:

A. Somministratore

  • Nell’ambito dei rischi per la sicurezza e la salute (decreto legislativo n. 81/2008), gli obblighi informativi sono a carico del somministratore, salve diverse disposizioni contrattuali.
  • Al somministratore spetta anche l’esercizio del potere disciplinare: in caso di contestazioni disciplinari, l’utilizzatore è tenuto a comunicargli tutti i dettagli.
  • L’erogazione della retribuzione è a carico del somministratore, a cui viene rimborsata, oltre agli oneri previdenziali, dall’utilizzatore.
  • Gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi e assistenziali sono a carico del somministratore.

B. Utilizzatore

  • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore rispetto agli obblighi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ovvero, in caso di violazioni è tenuto in ugual modo a farsi carico delle sanzioni).
  • La responsabilità per i danni verso terzi nello svolgimento della prestazione lavorativa è a carico dell’utilizzatore.
  • L’utilizzatore detiene il potere organizzativo e direttivo.
  • Per garantire la tutela del lavoratore, qualora non venissero correttamente erogati dal somministratore, il lavoratore può rivolgersi all’utilizzatore per la retribuzione e i contributi previdenziali.

Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)

Ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato tra il somministratore e il lavoratore, si applica la disciplina prevista per il lavoro a tempo indeterminato.

La somministrazione di lavoratori a tempo indeterminato (anche detta “staff leasing”) può avvenire esclusivamente se i lavoratori sono assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Limitazioni

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è consentito per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori.

Esiste però un limite (eventualmente modificabile in sede di contrattazione collettiva): non è possibile superare il 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, alla data del 1° gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto.

Contratto di somministrazione a tempo determinato

Per il contratto di somministrazione a tempo determinato, si applicano le disposizioni del D. Lgs n. 81/2015 per i contratti a termine, ad eccezione delle previsioni su diritti di precedenza, termini fra più rinnovi contrattuali e sulla percentuale massima di lavoratori a termine.

La data di inizio e la durata della missione devono essere comunicate per iscritto al somministrato dal somministratore, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o al momento dell’invio presso l’utilizzatore.

È possibile prorogare, entro i casi previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore e con il consenso del lavoratore, la durata della missione.

L’ultima Legge di Bilancio 2023 prevede che, fino al 30 giugno 2025, l’utilizzatore possa impiegare il medesimo lavoratore somministrato a tempo determinato per periodi superiore a 24 mesi (anche non continuativi), senza che tale utilizzo dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’utilizzatore.

Limitazioni

Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, a far data dal del 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti.

Questo limite può essere modificato dal CCNL applicato dall’utilizzatore (senza eccedere oltre il 20%) e non si applica in caso di disoccupati che godono del trattamento di disoccupazione o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Divieti di somministrazione

Per cercare di arginare un ricorrente utilizzo scorretto da parte delle aziende, il ricorso alla somministrazione del lavoro è vietato nei seguenti casi:

  • per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • presso utilizzatori che non abbiano eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in conformità al d.lgs. n. 81/2008;
  • se il soggetto utilizzatore è una Pubblica Amministrazione, non è consentita la somministrazione a tempo indeterminato e quella a tempo determinato può raggiungere un massimo di 36 mesi.

Somministrazione sì o no? Consigli per candidati e aziende

Se sei un candidato e stai valutando più offerte di lavoro, è preferibile scegliere un contratto subordinato anziché un contratto di somministrazione, anche qualora la somministrazione preveda una retribuzione leggermente superiore.

L’utilizzo dei contratti subordinati denota un’intenzionalità dell’azienda verso una maggiore tutela del dipendente e una valorizzazione del rapporto di lavoro, mentre in qualche modo la somministrazione mette in luce un atteggiamento restio ad assumersi responsabilità verso i lavoratori.

Bisogna considerare, inoltre, che le società di somministrazione, puntando sui grandi numeri, non sempre eseguono con cura i processi di selezione, abbassando la qualità del matching tra domanda e offerta, a discapito di candidati e aziende.

Se la tua azienda deve scegliere quale contratto utilizzare per l’assunzione di una o più risorse, quindi, è sempre meglio adottare altre tipologie di contratto, forse più onerose, ma più qualitative.


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