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Linee Guida 2017: nuove indicazioni per gli stage extracurriculari

Lo scorso 25 maggio la Conferenza Permanente Stato-Regioni ha approvato le nuove Linee Guida 2017  in materia di stage extracurriculari , al fine di aggiornare e integrare le precedenti del 2013.

Le Linee Guida 2017 non hanno valore normativo né immediata applicazione: di per sé non modificano il quadro di legge attualmente in vigore, ma costituiscono piuttosto delle indicazioni, che le Regioni e le Province Autonome potrebbero anche non recepire o recepire solo parzialmente.

Pertanto, l’applicazione si avrà in modo indipendente nelle singole Regioni o Province Autonome, che potranno scegliere di attuarle mediante normativa propria o atto interno, entro un termine non vincolante di 6 mesi (25 novembre 2017) dall’approvazione dell’accordo.

Le nuove Linee Guida sono state concepite come evoluzione del quadro di riferimento, sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi 4 anni. L’obiettivo di tale operazione consiste nel ribadire e preservare la vera identità del tirocinio quale strumento di formazione, nonché di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Si confermano due principi fondamentali: innanzitutto lo stage non può essere utilizzato nel caso di attività lavorative che non prevedano la necessità di un periodo formativo. Inoltre, i tirocini non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e, allo stesso modo, non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione.

 

Semplificazioni per l’applicazione e la gestione

La prima novità fondamentale, introdotta con le Linee Guida 2017 per gli stage extracurriculari, riguarda la semplificazione della classificazione dei tirocini.

Viene sancita l’eliminazione della differenziazione tra tirocini ‘formativi e di orientamento’ e ‘di inserimento/reinserimento lavorativo’: entrambe le tipologie assumeranno la dicitura di “stage extracurriculari”.

Eliminata quindi anche la differenziazione fra ‘neo-diplomato’ e ‘neo-laureato’ (entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo), ‘disoccupato’ e ‘inoccupato’ (oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo): tutti saranno da ritenere come ‘soggetti in stato di disoccupazione’ e quindi con pari diritto di usufruire del tirocinio come mezzo di inserimento nel mondo del lavoro.

Come diretta conseguenza delle semplificazioni sopra elencate, la durata massima del tirocinio viene uniformata per tutti i casi a 12 mesi.

 

Durata minima, interruzione, proroga

 Le nuove Linee Guida introducono per la prima volta una durata minima del tirocinio, pari a 2 mesi (regola finora presente solo in alcune normative regionali, ad esempio quelle di Veneto e Toscana).

Il soggetto ospitante può interrompere uno stage solo in caso di gravi inadempienze o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Lo stagista, invece, può scegliere in qualunque momento di interrompere il tirocinio, motivando con comunicazione scritta la propria decisione.

Tutte le richieste di proroga dello stage devono essere adeguatamente motivate.

 

Limiti all’attivazione

 Si conferma che uno stage non può essere attivato con un soggetto ospitante con cui il tirocinante abbia avuto contratti di lavoro, ma con una variazione del termine temporale, fissato ai 2 anni precedenti  (prima il divieto era assoluto).

Uno stage può invece essere attivato nel caso in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.

Non è possibile attivare uno stage se il Progetto Formativo Individuale prevede attività equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nei 12 mesi precedenti, licenziamenti rientranti in alcune specifiche casistiche: oltre ai già previsti licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo, si aggiungono il licenziamento per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova e per fine appalto.

Non è possibile attivare un tirocinio nemmeno nel caso in cui si sia verificata la risoluzione di un rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non è infine possibile attivare stage in presenza di procedure concorsuali (salvo accordi sindacali che lo prevedano esplicitamente).

Vengono confermati i limiti numerici stabiliti in relazione al rapporto fra numero di tirocinanti e numero di dipendenti:

  • da 1 a 5 dipendenti: 1 stagista
  • da 6 a 19 dipendenti: fino a 2 stagisti
  • più di 20 dipendenti: stagisti in quantità non superiore al 10% dei dipendenti stessi

Le Linee Guida 2017 introducono però un criterio di premialità, in deroga ai limiti stabiliti, per i soggetti ospitanti che abbiano più di 20 dipendenti: a seconda di quanti stagisti abbiano inserito in azienda (con contratto di lavoro subordinato della durata minima di 6 mesi), viene loro data la possibilità di superare il limite del 10% entro i seguenti termini:

  • 1 tirocinio in più, se è stato assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
  • 2 tirocini in più, se è stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
  • 3 tirocini in più, se è stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
  • 4 tirocini in più, se è stato assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

 Il rapporto numerico tra tutor aziendali e tirocinanti viene confermato, nel rapporto di 1 a 3.

Le Linee Guida 2017 chiariscono inoltre il quadro sanzionatorio definendo due categorie di violazioni:

  • violazioni sanabili, qualora si trattasse di casi di inadempienza che possono essere corretti a tirocinio ancora in corso. Se le azioni correttive non venissero compiute, è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi all’attivazione di tirocini
  • violazioni non sanabili, nei casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti. È prevista in queste circostanze l’intimazione alla cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi all’attivazione di tirocini

 Regione Lombardia ha già espresso per questo punto un avviso negativo.

 

Esiti occupazionali e Attestazione Finale

Per i tirocini svolti per almeno il 70% della durata complessiva prevista, il soggetto ospitante dovrà produrre e fornire:

  1. Dossier Individuale

Una novità, che rappresenta un’evoluzione del registro stage: oltre a contenere l’elenco delle attività svolte nel corso del tirocinio, sarà corredato da documentazione, comprovante tali attività

  1. Attestazione Finale

Documento già previsto, che sintetizza gli esiti formativi e occupazionali del tirocinio.

Entrambi i documenti hanno l’obiettivo di testimoniare la qualità dell’attività formativa svolta durante il tirocinio.


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